nordic walking – valli della marca – Civitanova Marche – Macerata
Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
“NORDIC WALKING VALLI DELLA MARCA – Associazione Sportiva Dilettantistica”
Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita in Civitanova Marche, in via Pirandello, 2 una Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ. denominata “Nordic Walking Valli della Marca – Associazione Sportiva Dilettantistica”.Articolo 2 – Scopo
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per finalità lo sviluppo ,la promozione, la diffusione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche connesse alla pratica del nordic walking, escursionismo, trekking, orienteering, fondo, sci di fondo e di qualsiasi altro sport, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ludica, culturale ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività sopra citate, nelle speciallità ad esse appartenenti in tutte le forme e manifestazioni nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale. l’Associazione organizzerà e curerà lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive sopra indicate, nonché corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, si impegnerà a promuovere contatti con esperienze analoghe, presenti sul territorio, al fine di raggiungere una condivisione comune dei fini e degli scopi per i quali si è creato il sodalizio; si impegnerà inoltre a promuovere nello specifico il Nordic Walking tramite attività ricreativa , la pratica ludico-sportiva, l’invito al gioco, e la richiesta ai fini di uno stimolo motorio, psichico-intellettivo e sociale dei soggetti diversamente abili, disagi psico-emotivi o patologie invalidanti. L’Associazione potrà organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati gare concorsi manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive. L’associazione si impegna a tesserare alla federazione nazionale e/o Ente di promozione sportiva di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi. L’associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopra descritti , nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o dell’Ente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.Articolo 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.Articolo 4 – Domanda di ammissione
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche maggiorenni che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo indicante nome cognome, luogo e data di nascita e residenza e dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione può decadere a seguito di mancata ratifica della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei soci. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata né rimborsata.Articolo 5 – Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché far parte dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.Articolo 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali
- d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- e) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:- a) l’Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.Articolo 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.Articolo 10 – Assemblea ordinaria
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.Articolo 11 – Validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.Articolo 12 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.Articolo 13 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall’Assemblea di 5 membri eletti, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione e/o Ente di promozione sportiva di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.Articolo 14 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.Articolo 15 – Convocazione direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.Articolo 17 – Il Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.Articolo 18 – Il vice-presidente
Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.Articolo 19 – Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.Articolo 20 – Il rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.Articolo 21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.Articolo 22 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.Articolo 23 – Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.Articolo 24 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza.Articolo 25 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.Articolo 26 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o Ente di promozione sportiva a cui l’Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice civile.