nordic walking – valli della marca – Civitanova Marche – Macerata
Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
“NORDIC WALKING VALLI DELLA MARCA – Associazione Sportiva Dilettantistica”
Art. 1 Denominazione e sede
È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “Nordic Walking Valli della Marca Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “Nordic Walking Valli della Marca ASD.” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Civitanova Marche (Provincia di Macerata) in via Pirandello, 2.La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Art. 2 Oggetto
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021 esercita, organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse allo sport dell’Atletica Leggera nella disciplina del Nordic e Fitwalking mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati.Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e tesserati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Potrà inoltre organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione, organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive.
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:
- attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e/o sponsorizzazioni, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- agli apporti dei volontari;
- alle prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all’art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro occasionale di cui all’art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro subordinato;
- a prestazioni di lavoro autonomo;
- a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs 36/2021.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione Sportiva stessa.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
Art. 3 Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.Art. 4 Adesione all’Associazione
Chiunque ne condivida i principi e le finalità può aderire all’Associazione, associandosi ad essa. Si può aderire all’Associazione anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato. L’Associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello Statuto delle Federazioni Sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui eventualmente l’Associazione aderisce, condividendone gli obiettivi ed i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.Il Tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello Statuto delle Federazioni Sportive (FSN) e/o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui eventualmente l’Associazione aderisce, per partecipare all’attività da essa organizzata.
Per aderire all’Associazione si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di aver preso visione e di accettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Con la domanda di adesione, si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l’ammissione, che dà diritto al rilascio della tessera sociale purché siano versate le quote sociali prescritte. Gli associati e i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il pagamento delle quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo entro i termini indicati dallo stesso.
Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate all’interessato entro sessanta giorni. L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.
Art. 5 Diritti degli associati e dei tesserati non associati
Gli associati hanno diritto:- a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a partecipare alle assemblee;
- ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
I tesserati non associati hanno diritto:
- a partecipare alle attività sportive dell’Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.
Art.6 Doveri degli associati e dei tesserati non associati
Gli associati ed i tesserati non associati sono tenuti:- all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall’Associazione;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
- ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi sociali dell’Associazione e/o della Federazione Sportiva e/o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione aderisce.
Art. 7 Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato
La qualifica di associato o di tesserato non associato, si perde per:- dimissioni;
- scioglimento volontario dell’Associazione;
- decesso;
- esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell’Associazione e/o dell’Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l’Associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell’Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata;
- mancato rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dagli organi sociali.
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, nessuno ha diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Art. 8 Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione:- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);
- Il Collegio dei Probiviri (se costituito).
Art. 9 L’Assemblea Sociale
È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi programmatici generali. È composta dagli associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea con diritto di voto da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il 30 Aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta. L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto. Quale Assemblea ordinaria:- approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi REFA) dell’anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l’anno in corso;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);
- delibera la partecipazione ad enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approva i regolamenti, compresi gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure operative per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento dei lavori assembleari e le loro modificazioni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sulla stipula di contratti di locazione e/o uso immobiliare;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
Nelle assemblee straordinarie che deliberano la modifica dello Statuto, la fusione e/o scissione e lo scioglimento dell’Associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui al presente Statuto.
In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale.
In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di una sola delega di altro associato. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2373 del Codice Civile, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 10 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 membri, eletti dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti. I nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; questo meccanismo è attivabile fino ad esaurimento della graduatoria dei non eletti. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 4 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;
- redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;
- fissare la quota associativa annuale di adesione all’Associazione, gli importi dei contributi di partecipazione alle attività e i corrispettivi specifici per le eventuali attività commerciali;
- adottare provvedimenti disciplinari. Resta facoltà dei soci soggetti a tali provvedimenti ricorrere contro gli stessi alla prima Assemblea degli associati utile;
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
- assolvere a qualsiasi dovere a quest’organo demandato da eventuali legislazioni nazionali o regionali.
Il Consiglio è convocato, senza formalità, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, a ciascuno dei quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (D.Lgs 36/21).
Art. 11 Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.Art. 12 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.Art. 13 Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale (salvo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge) composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti e di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.
Art. 15 Vincolo di Giustizia e Collegio dei Probiviri
L’Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, le disposizioni statutarie e regolamentarie proprie della FSN/DSA/EPS cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione stessa. È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell’ambito dell’Associazione attraverso la costituzione del Collegio dei Probiviri.Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea (ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.
Art. 16 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione
Le riunioni delle Assemblee e degli altri organi statutari possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all’informazione.È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in videoconferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.
Art. 17 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.
Art. 18 Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:- quote e contributi degli associati e dei tesserati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello stato (compreso il 5 per mille), delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, delle FSN/DSA/EPS a cui l’associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto), purché attuati dall’Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
- altre eventuali entrate commerciali e non, previste dalle normative che regolano le Associazioni Sportive Dilettantistiche (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle previste per le entrate diverse di cui all’articolo 2 del presente statuto, quali: i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive);
- altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli enti non commerciali italiani;
- ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 19 Rendiconto Economico Finanziario Annuale (REFA)
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.Il Consiglio Direttivo redige il REFA, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/bandi/concorsi/appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall’inizio del nuovo esercizio sociale.
Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio associativo.
Art. 20 Modifiche allo statuto dell’Associazione
Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.Art. 21 Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione
L’assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle modifiche statutarie.Art. 22 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto come previsto dall’art. 21 del codice civile.Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D. Lgs 36/21.
Art. 23 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile Italiano.